Catasto incendi boschivi
Ultima modifica 14 giugno 2024
Con determinazione n. 470 del 13/06/2024 il Comune di Calenzano ha approvato l’elenco definitivo aggiornato al 31.12.2022 - “Catasto Incendi” dei terreni interessati e denominato “SCHEDE DESCRITTIVE”
Con determinazione n. 91 del 31/01/2024 il Comune di Calenzano ha costituito il Catasto incendi boschivi, formato dall'elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco per gli anni dal 2004 al 2022, ovvero dagli elenchi dei terreni che si trovano nel territorio di Calenzano e che sono stati interessati da incendi boschivi.
Questi elenchi, come previsto dalla L.R. 21 marzo 2020, n.39 "Legge forestale della Toscana", sono disponibili e consultabili all'albo pretorio del Comune di Calenzano, allegati alla determinazione sopra richiamata e scaricabili anche a questo link.
I soggetti interessati (proprietari dei terreni ecc...) potranno formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio e cioè entro e non oltre il 1 Marzo 2024 inviandole alla seguente mail: catastoincendi@comune.calenzano.fi.it utilizzando il modello allegato.
Entro i successivi sessanta giorni, valutate le osservazioni pervenute, saranno approvati gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni, che saranno trasmessi al Settore Forestazione della Regione Toscana.
SI RICORDA CHE:
Ai sensi della LRT 39/2000 “Legge forestale della Toscana” Art. 76:
4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici