
L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:
- non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
- beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza, è cumulabile con l'assegno per nucleo familiare ed è compatibile con l'Assegno unico universale.
L’importo dell’assegno maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è pari a 383,46 euro per cinque mensilità, per un complessivo di 1.917,30 euro annuali.
Il valore dell’indicatore ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è pari a 19.185,13 €.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.
Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre:
- essere madri cittadine:
- italiane
- comunitarie
- di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano (in base all'articolo 14 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, alla Direttiva Comunitaria 13/12/2001 n. 2011/98/UE, art. 3, com. 1, let. b e c, al Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 e al Decreto legislativo 09/07/2003, n. 215).
- essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
- avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
- avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.
L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:
- se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
- in caso di decesso della madre del neonato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).
In Comune di Calenzano …
La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modulo allegato alla presente scheda.
Per informazioni:
Tel. 055 4496334
g.baroncelli@comune.calenzano.fi.it
http://www.sds-nordovest.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1536